Premesso che:
– la Pelfa Group S.r.l. è una società italiana che produce impianti, macchine, componenti meccanici ed elettrosaldati a diversi settori industriali;
– la Pelfa Group S.r.l. possiede tutte le capacità tecniche e organizzative ed è munita delle certificazioni necessarie;
– le parti convengono che tutte le forniture come effettuate da Pelfa Group S.r.l. in favore del committente saranno sottoposte alle condizioni generali di seguito indicate;
tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto così come ogni e qualsiasi allegato le parti intendano collegare alle presenti condizioni generali di contratto.
2. OGGETTO DEL CONTRATTO
Oggetto del contratto è la fornitura di tutto quanto descritto nelle offerte tecniche, negli ordini e nelle relative accettazioni da qualsiasi parte queste provengano.
3. LINGUA DEL CONTRATTO
Il presente contratto è redatto in lingua italiana ed il testo italiano è l’unica che farà fede anche se, per comodità delle parti, alcuni degli eventuali allegati, ad esempio quelli aventi contenuti prettamente tecnico-scientifici, potrebbero essere redatti in altra lingua.
4. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si intenderà concluso tra le parti quando la proposta (da intendersi proveniente indifferentemente da una delle parti del contratto) verrà accettata dall’altra parte.
5. ORDINI E CONSEGNA DEI PRODOTTI
I termini di consegna come concordati tra le parti inizieranno a decorrere dal ricevimento, da parte di Pelfa Group S.r.l., di ogni disegno progettuale e/o tecnico, specifica tecnica o altro, necessario alla realizzazione del bene oggetto della fornitura. Pelfa Group S.r.l. non sarà responsabile di ritardi dovuti alla mancata e/o ritardata consegna da parte del Committente di quanto sopra descritto. Pelfa Group S.r.l. non sarà altresì responsabile di ritardi dovuti alla mancata e/o ritardata consegna del materiale di lavorazione da parte del Committente o di fornitori da esso individuati. In tale ipotesi itermini di consegna indicati dalle parti inizieranno a decorrere dalla data di ricevimento della merce presso la sede di Pelfa Group S.r.l. in Buja. Pelfa Group S.r.l. non sarà altresì responsabile per qualsiasi perdita o danno ai beni forniti ed in nessun caso il Committente sarà esonerato dalla sua obbligazione di pagamento qualora la perdita o danno si verifichi per cause non imputabili a Pelfa Group S.r.l.. L’obbligazione di consegna dei beni oggetto del contratto di fornitura potrà essere sospesa nel caso in cui il Committente sia inadempiente alla sua obbligazione di pagamento del prezzo.
6. PREZZI
I prezzi dei beni oggetto di fornitura sono quelli concordati tra le parti con la conclusione del contratto, al netto dell’I.V.A. e di ogni altra imposta applicabile.
7. CONDIZIONI DI CONSEGNA
In mancanza di diversa indicazione, la consegna dei beni oggetto della fornitura avverrà con modalità FCA Pelfa Group, con riferimento agli INCOTERMS® 2020. Nel caso di consegne con termine FCA Pelfa Group S.r.l., il Committente si obbliga a nominare un vettore per il ritiro dei beni che dovranno essere in ogni caso prelevati entro 10 giorni del ricevimento della comunicazione a mezzo e-mail con cui viene manifestata la disponibilità della fornitura. Nel caso in cui la fornitura non venga ritirata dal Committente entro i 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, lo stesso Committente dovrà corrispondere a Pelfa Group S.r.l., a titolo di indennizzo per il deposito a magazzino, un importo pari al 5% del prezzo della fornitura, calcolato per ogni mese di giacenza o frazione di questo. Pelfa Group S.r.l., in caso di mancato ritiro nel termine di cui sopra, potrà altresì, a propria insindacabile scelta, spedire i beni oggetto del contratto a costo e spese del Committente dando avviso a questo dei termini e delle condizioni di trasporto a mezzo mail. In caso di rifiuto da parte del Committente di ricevere dei beni oggetto del contratto, questo si risolverà di diritto e Pelfa Group S.r.l. avrà diritto al pagamento dell’intera fornitura, delle spese sostenute per il trasporto e degli eventuali danni cagionati dal rifiuto del Committente. I termini di consegna concordati tra le parti, sono da considerarsi indicativi e non essenziali.
8. TERMINI E MODALITÁ DI PAGAMENTO
Il corrispettivo totale come indicato dalle parti, verrà corrisposto con le modalità ed i termini specificamente individuati dalle parti con offerta e accettazione, parti integranti del presente contratto. Ogni ritardo da parte del Committente nei pagamenti che ecceda i termini individuati, darà vita all’applicazione automatica del tasso d’interesse di cui al D.Lgs. 231/2002. In caso di ritardato pagamento, anche di uno solo dei ratei concordati, la Pelfa Group S.r.l. avrà diritto di prorogare il termine di consegna della merce sino all’avvenuto pagamento di ogni rateo già scaduto. Per forniture che non dovessero essere comprese tra quelle indicate nell’offerta e nell’accettazione, le parti dovranno concordare per iscritto l’oggetto, i termini e i relativi prezzi della fornitura mediante ordine e relativa accettazione scritta.
9. GARANZIE DI PAGAMENTO
Nel caso in cui le parti abbiano previsto la consegna da parte del Committente di garanzie relative all’obbligazione del pagamento del prezzo (fideiussioni rilasciate da Primario istituto bancario o Assicurativo, lettere di credito e similari), il contratto produrrà i suoi effetti unicamente alla consegna effettiva da parte del Committente della garanzia prevista dal contratto. Se il ritardo nella consegna della garanzia perdurasse oltre il primo termine di pagamento della fornitura, in caso di mancato saldo, Pelfa Group S.r.l. potrà invocare la risoluzione del contratto. Nel caso in cui non si producano effetti del contratto, il Committente sarà tenuto a risarcire a Pelfa Group S.r.l. tutti i costi da questa sostenuti a qualsiasi titolo per la fornitura oggetto del contratto.
10. RISERVA DI PROPRIETÁ
Pelfa Group S.r.l. potrà esercitare il diritto di proprietà sui beni oggetto del contratto da questa consegnati al Committente sino al completo pagamento del prezzo di quanto già fornito. Il Committente, in ottemperanza alla predetta clausola di riserva di proprietà, si impegna a non cedere o costituire in garanzia a favore di terzi i beni riservati e dovrà, in caso di permanere dell’inadempimento, restituire i beni consegnati entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del pagamento non rispettata. In caso di mancata restituzione, permarrà in capo al committente l’obbligazione del pagamento del prezzo di quanto consegnato.
11. DOMICILIO E CORRISPONDENZA INERENTE IL CONTRATTO
Tutte le comunicazioni previste dal presente contratto o ad esso relative dovranno essere effettuate in forma scritta e inviate a mezzo posta ordinaria o posta elettronica ai seguenti indirizzi: Pelfa Group S.r.l., v. Europa 4 – 33030 Buia (Ud) Italia / info@pelfa.it, sales@pelfa.it, pelfagroup@pec.it (valido solo per i contatti in Italia) o ai diversi indirizzi che verranno successivamente comunicati da una parte all’altra. Qualsiasi modificazione nella denominazione di una parte o della sua sede legale dovrà essere comunicata a mezzo posta elettronica certificata all’altra parte entro 20 (venti) giorni dalla avvenuta variazione e sarà efficace dalla data della sua ricezione. La e-mail pec si intende valida solo per comunicazioni tra le parti in territorio italiano, per l’estero si ritengono validi gli indirizzi di posta elettronica sopra riportati (info@pelfa.it, sales@pelfa.it).
12. FORZA MAGGIORE
Pelfa Group S.r.l. non sarà responsabile per l’eventuale inadempimento alle condizioni del presente contratto qualora tale inadempimento sia dovuto a cause di forza maggiore quali calamità naturali, alluvioni, tumulti o sommosse, scioperi a carattere nazionale, incendi, o altro evento imprevedibile ed al di fuori della possibilità di controllo di Pelfa Group S.r.l. Qualora si verifichi un caso di forza maggiore, Pelfa Group S.r.l. si impegnerà ad adottare soluzioni che consentano di ovviare, o quantomeno di limitare, le conseguenze del caso di forza maggiore. L’insorgere e la cessazione del caso di forza maggiore dovrà essere tempestivamente segnalata per iscritto a mezzo posta elettronica agli indirizzi di cui al punto 11 del presente contratto. Resta inteso che, nel caso in cui la causa di forza maggiore dovesse protrarsi per una durata superiore a 6 mesi dal suo insorgere, la parte le cui obbligazioni non sono impedite dalla causa di forza maggiore avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il presente contratto tramite comunicazione pec senza che nessuna delle parti sia tenuta a versare una qualunque indennità all’atra parte. La e-mail pec si intende valida solo per comunicazioni tra le parti in territorio italiano, per l’estero si ritengono validi gli indirizzi di posta elettronica sopra riportati (info@pelfa.it, sales@pelfa.it). Il Committente sarà comunque tenuto a corrispondere quanto sino a quel momento dovuto secondo quanto previsto nei termini e condizioni di pagamento, indipendentemente da ogni e qualsiasi sua utilità e quindi in deroga a quanto previsto dall’art. 1672 c.c.
13. GARANZIE
Pelfa Group S.r.l. è tenuta alla garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera purché il Committente utilizzi i beni oggetto della fornitura in conformità alle schede e alle istruzioni impartite da Pelfa Group S.r.l, provveda alla manutenzione dei medesimi in conformità alle istruzioni fornite da Pelfa Group S.r.l e utilizzi, in generale, i materiali in conformità alle loro specifiche tecniche. La garanzia non è dovuta se il Committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano a lui conosciuti o quanto meno riconoscibili. Salvi i casi di dolo o colpa grave, il Committente dovrà, a pena di decadenza, denunziare a Pelfa Group S.r.l. le difformità ed i vizi entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta. La garanzia sarà valida per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla consegna. La garanzia deve intendersi limitata al ripristino o sostituzione della parte difettosa, esclusa ogni attività di cantiere e alle parti soggette a normale usura.
14. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÁ
Fatto salvo quanto previsto da norme inderogabili di legge, la responsabilità di Pelfa Group S.r.l. per qualsiasi danno derivante al Cliente o a terzi dall’esecuzione del presente contratto, dovrà considerarsi limitata a quanto previsto dall’art. 13 del presente contratto con esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità per danno emergente e lucro cessante.
15. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto nel caso di mancato pagamento anche solo di una delle rate eventualmente concordate nei termini e modalità di pagamento, o ritardato pagamento, anche solo di una delle rate eventualmente concordate nei termini e modalità di pagamento, per un periodo superiore a 2 (due) mesi rispetto ai termini di pagamento concordati.
16. IMPEGNO ALLA SEGRETEZZA
Qualsiasi informazione riservata, che sia comunicata da una parte all’altra in relazione ed in attuazione del presente contratto dovrà essere e restare confidenziale e riservata in conformità di quanto previsto dal presente articolo, per tutta la durata del presente contratto e per un ulteriore periodo di anni 3 (tre). La parti si impegnano ad imporre analoghi obblighi di segretezza a tutti i propri dipendenti e collaboratori compresi quelli esterni. Le parti si impegnano a non riprodurre, utilizzare in proprio o tramite terzi, o comunque sfruttare, informazioni riservate, loghi, marchi, brevetti, progetti, disegni, modelli, specifiche, dati tecnici, formule, disposizioni organizzative dell’altra parte, fatta eccezione per quanto espressamente e preventivamente concordato per iscritto tra le parti.
17. TOLLERANZE
La tolleranza, anche reiterata, di una delle parti, per comportamenti attivi o omissivi posti in essere in violazione degli obblighi assunti con il presente contratto, non costituisce precedente né infirma comunque la validità della clausola violata o derogata. Pertanto, eventuali ritardi od omissioni di una delle parti nel far valere un diritto o nell’esercitare un potere derivante dal presente contratto non potranno essere interpretati quale rinuncia al relativo diritto né al potere di esercitarlo in un qualsiasi tempo successivo.
18. CONSENSO IN BASE ALLA LEGGE SULLA PRIVACY
Con la sottoscrizione del presente contratto ciascuna parte consente esplicitamente all’altra parte l’inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all’altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all’esecuzione del presente contratto ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla normativa sul diritto alla privacy ed in particolare dall’art. 18, paragrafo 1 del GDPR ovvero diritto alla portabilità dei dati, ad opposi in qualsiasi momento al trattamento in condizioni particolari, a revocare il consenso, a proporre reclamo all’Autorità di Controllo.
19. CLAUSOLA DI PREVALENZA
Le presenti condizioni generali di contratto, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente, ove non derogate da condizioni particolare contenute nella proposta e/o nell’accettazione, regolano il rapporto tra le parti e prevalgono su ogni altra eventuale clausola difforme.
20. LEGGE APPLICABILE FORO COMPETENTE
Il presente contratto è soggetto alla legge italiana. Ad esso si applicano, per quanto qui non previsto, le norme del codice civile in materia di appalto. Ogni controversia nascente dal presente contratto o comunque ad esso connessa sarà deferita all’esclusiva competenza dell’Autorità Giudiziaria del Foro di Udine.